una Società del rischio

 La nostra è una Società del rischio ?

 
Mario Sirimarco
[1]
Società del rischio, biotecnologie, principio di precauzione[2]

1. Il sociologo tedesco Ulrich Beck, molto efficacemente, ha definito la società che contraddistingue il nostro tempo come “società del rischio”. Si tratta di una definizione che trova adeguata chiarificazione nella sua indissolubile correlazione con la crisi ecologica in quanto la società del rischio non è che il riverbero della crisi ecologica sul sociale con tutto ciò che ne consegue sul piano delle scelte pubbliche. La società del rischio inizia, infatti, proprio laddove finisce la natura; inizia, in altri termini, proprio nel momento in cui viene meno la distinzione tra natura e artificio, come la filosofia della crisi ecologica ha ampiamente dimostrato[1].

Il venir meno della distinzione tra natura ed artificio segna il punto di svolta perchè “è in quel momento che passiamo dalle angosce rispetto a quello che la natura può farci alle angosce rispetto a quello che noi abbiamo fatto alla natura […] La società del rischio incomincia laddove finisce la tradizione, vale a dire nel momento in cui, in tutte le sfere della vita, non possiamo più dare per acquisite le certezze tradizionali. Minori sono i riferimenti che possiamo fare alle sicurezze tradizionali e maggiore è il numero dei rischi cui dobbiamo far fronte”[2]. La vicenda della mucca pazza non è solo che uno dei tanti esempi della società del rischio, della presa d’atto che “la più semplice delle decisioni – mangiare o non mangiare manzo – può diventare una questione di vita o di morte”[3], a dimostrazione di come l’uomo abbia trasformato la natura, facendo in questo caso di un animale erbivoro un carnivoro-cannibale, non rispettando l’ordine dell’essere e non riconoscendo alla natura la sua identità[4].

Anche Bauman ha ampiamente descritto gli orientamenti di fondo che sono alla base della condizione di incertezza che caratterizza il nostro tempo e la vita degli uomini, e che ha come immediata conseguenza il problema complesso della gestione della paura: il passaggio da una fase ‘solida’ ad una ‘liquida’ della modernità nella quale le forme sociali non riescono “a conservare  a lungo la loro forma, perché si scompongono e si sciolgono più in fretta del tempo necessario a fargliene assumere una, e una volta assunta, a prendere il posto assegnato loro”; la separazione nello spazio globale tra potere e politica che porta “gli organi dello Stato ad abbandonare, a trasferire altrove, o … ad applicare i principi di ‘sussidiarietà’ ed ‘esternalizzazione’, delegando ad altri sogetti un volume crescente di funzioni da loro assicurate in precedenza”[5].

Alla determinazione del carattere del rischio-insicurezza come momento significativo delle odierne società contribuisce inoltre la nuova accezione di scienza che si è andata progressivamente affermando. La scienza contemporanea si presenta, portando a compimento tratti già presenti nella scienza moderna, con una grande novità rappresentata dalla perdita del suo carattere indipendente e neutrale, superando in tal modo la concezione della autonomia della ricerca dal contesto sociale. Tale carattere innovativo dipende essenzialmente dal fatto che la scienza si presenta indissolubilmente legata alla tecnica nel senso che viene meno la separazione tra ricerca sui fondamenti e applicazione tecnologica dei risultati: “il passaggio da ricerca ad applicazione si compie in modo estremamente rapido, anzi, in certi casi la ricerca è già essa stessa applicazione, e dunque l’analisi non può essere assiologicamente neutrale”[6]. 

Ha colto bene questo carattere Pessina quando ha scritto che, a partire dall’epoca moderna, la tecnica, acquisendo via via l’attributo della autoreferenzialità, mira ad escludere ogni dualità tra fatti e valori, tra scienza e morale rappresentando l’orizzonte globale entro cui rispondere anche a quelle domande che appartengono alla dimensione della soggettività. Ecco perché, nella prospettiva della modernità, “lo strumento non è più il mezzo per un’operazione pratica che soddisfa mere esigenze vitali (come l’arco o il fucile per uccidere la preda), ma diventa il mediatore tra l’uomo e la realtà, la condizione di possibilità per una comprensione dell’esperienza che prima non si dava e che si manifesta soltanto quando è letta, integrata e interrogata attraverso lo strumento (che diventa, appunto, ‘scientifico’)”[7].

Con la scienza contemporanea si passa, dunque, “da una visione acritica del sapere scientifico, assunto come oggettivo e scevro da incertezze, a una posizione consapevole della non neutralità delle soluzioni tecnologiche, allorché le stesse entrano a contatto con attività sulla produzione, che possano incidere sulla sicurezza, sulla tutela dell’ambiente, sugli esseri viventi, sull’uomo”[8].

Se è così, è evidente che la rivoluzione tecno-scientifica impone, in primo luogo, la necessità di ripensare il problema del rapporto tra diritto e scienza partendo dalla constatazione che la netta differenziazione tra saperi descrittivi e saperi prescrittivi va oggi, quantomeno, riconsiderata. Si sta accelerando, anche per effetto dell’emergere della questione ecologica, il superamento della visione di una scienza considerata positivisticamente come un sapere certo e neutrale e di un diritto che si limita a registrarne le asserzioni attraverso la mediazione delle cd. norme tecniche (grazie alle quali il diritto assume il compito, appunto, di rivestire di giuridicità contenuti tecnici e scientifici che esulavano dalla sua competenza)[9]. Più in generale si tratta di “rivedere la concezione dello Stato di diritto, ormai divenuto Stato di scienza o Stato epistemico, ispirandolo ad una visione più aggiornata e realistica delle nostre concezioni della scienza e del diritto”[10].

Proprio la materia ambientale, e il diritto dell’ambiente in particolare[11], fanno emergere anzi una vera e propria integrazione e complementarietà dei due saperi per cui il diritto acquisisce una serie di nozioni scientifiche e la scienza viene regolata da criteri giuridici. Integrazione resa necessaria da un altro elemento, quello della ‘incertezza’, che caratterizza la scienza dei nostri giorni. Non a caso c’è chi a questo proposito parla di scienza post-normale[12].

Si tratta di una nozione di incertezza, infatti, estremamente complessa perché determinata da fattori sia oggettivi che soggettivi: “dal punto di vista oggettivo, la crescita di complessità, l’imprevedibilità dei corsi di azione, l’impredittibilità dei fenomeni ecosistemici fa sì che il diritto si trovi spesso a scegliere tra proposizioni scientifiche divergenti o indeterminate; dal punto di vista soggettivo, la consapevolezza circa la non neutralità della scienza e dei suoi operatori impegna il diritto in una scelta tra valori (scientifici e sociali) differenti”[13].

Espressioni come “diritto dell’incertezza”[14] o “diritto della scienza incerta” stanno a significare, in questa prospettiva, che “il diritto deve ammantare della propria supposta certezza l’irresolutezza della scienza”[15], diventando il luogo in cui avviene la composizione oggettiva tra saperi diversi. Diritto e scienza si completano e si integrano nel senso che la scienza richiede di essere modulata dal diritto nel momento in cui essa si dispiega nella società; il diritto deve appropriarsi dei contenuti e delle elaborazioni della scienza, movendosi a volte tra giudizi scientifici divergenti se non contrastanti. Si pensi a quando, per esempio, il diritto è chiamato a fissare standard relativi alla sicurezza dei prodotti, alle procedure, alle tecnologie.

Lo stesso discorso, naturalmente, potrebbe farsi per la politica. Anch’essa, certo in modi diversi dal giuridico, risulta modificata nel suo statuto epistemologico dalle mutate caratteristiche della scienza. Lo aveva già notato Hannah Arendt quando scrisse che “la questione consiste solo nel vedere se vogliamo servirci delle nostre nuove conoscenze scientifiche e tecniche in questa direzione, ed è una questione che non può essere decisa con i mezzi della scienza; è una questione politica di prim’ordine, e perciò non può essere lasciata alla decisione degli scienziati di professione  e neppure a quella dei politici di professione […] la situazione creata dalla scienza assume una grande portata politica. Ogni volta che è in gioco il linguaggio, la situazione diviene politica, perché è il linguaggio cha fa dell’uomo un essere politico”[16]. 

2. Le nuove coniugazioni del rapporto politica e scienza incidono, non solo sul ruolo del politico di fronte alla società tecnologica[17], ma soprattutto sul momento essenziale della vita delle odierne democrazie: il momento della partecipazione alle decisioni. Il divenire incerto del futuro e della sopravvivenza umana impongono, evidentemente, che di fronte alle decisioni più complesse di una comunità, come quelle che devono valutare la incidenza o meno di un rischio, siano prese coinvolgendo nel modo più largo possibile l’opinione pubblica[18]. 

Si pone un problema che attiene alla partecipazione democratica alle determinazioni delle scelte scientifiche con il conseguente problema del riconoscimento di un diritto di sapere in capo ai cittadini[19]. Lo stesso Jonas ritiene che il sapere, non il sapere di pochi
maîtres à penser, ma un sapere accessibile a tutti, sia necessario per garantire la moralità dell’azione, oltre al volere morale. Si tratta di affrontare, in altri termini, il problema complesso, perché giuridico e politico allo stesso tempo, della governance della scienza, proprio a voler evidenziare la molteplicità dei livelli e dei soggetti concorrenti nella gestione del rischio e dell’incertezza tecnologici.

Nel nostro tempo si va sempre più affermando l’idea che la gestione del sapere scientifico e tecnico richieda una condivisione democratica specialmente nel momento in cui le applicazioni tecnologiche abbiano significative ricadute sociali presentandosi come fonti di possibili rischi. Allo stesso tempo si ritiene, ma le due questioni rappresentano le due facce della stessa medaglia, che sia necessario regolamentare in qualche modo la scienza. Se, finora, l’apparato di garanzie predisposto dallo Stato di diritto per limitare il potere (politico) non ha riguardato il potere-sapere della scienza, occorre oggi un ripensamento nella direzione, appunto, di una governance della scienza per gli effetti che essa ha sui diritti fondamentali dei cittadini.

I modelli di governance adottati sono essenzialmente due: quello science-based e quello policy-related science.

Nel primo, tipico degli Stati Uniti, il rapporto tra scienza e diritto è certamente informato sull’utilizzazione di criteri rigorosamente e oggettivamente scientifici, ma con una grande trasparenza e apertura alla discussione pubblica e con un ruolo sempre più centrale e decisivo assunto dai giudici[20].

Il secondo, il modello europeo elaborato nel Libro Bianco sulla Governance della Commissione Europea del 2001, risente del clima di maggiore sfiducia che l’opinione pubblica del vecchio continente nutre nei confronti della scienza. È soprattutto per questo motivo che si parla di scienza destinata a finalità pubbliche, di policy-related science, distinta sia dalla scienza pura, guidata dalla curiosità dello scienziato, sia dalla scienza applicata, orientata prevalentemente da progetti di ricaduta pratica. Si tratta di una scienza che ha il compito di definire problematiche che necessitano di un connubio tra sapere scientifico e scelte politiche e giuridiche[21].

L’interazione (o interconnessione) tra diritto e scienza, sopra ricordata, emerge chiaramente in tre importanti aspetti: “la definizione e traduzione giuridica di proposizioni e concetti scientifici […]; [la] creazione d’autorità, da parte del diritto, di nuove entità scientifiche, la cui esistenza è pienamente attuata con l’ausilio della giuridicità; la situazione in cui il diritto si trova a scegliere tra proposizioni scientifiche incerte”[22].

Il primo aspetto riguarda l’assunzione e traduzione giuridica di concetti e nozioni della scienza e si tratta di un fenomeno molto conosciuto che si concretizza, per esempio, con le linee guida che prescrivono determinate norme tecniche. Il problema essenziale, in questo caso, è legato alla rappresentazione dei concetti scientifici perché “il diritto, pur nel perseguimento delle proprie finalità, muove da una rappresentazione del mondo, ed è necessario che tale rappresentazione sia una ‘valida immagine’ delle entità da tradurre giuridicamente, nel senso che essa deve corrispondere alle più attendibili conoscenze che di quella realtà sono disponibili e pertinenti. Ma poiché spesso è ancora il diritto che determina le condizioni di accreditamento della scienza, tali criteri devono essere chiariti e fondati da qualcosa di più del non ben definito appello alla verità degli esperti”[23].

Il secondo aspetto, quello della creazione da parte del diritto di nuove entità scientifiche, apre l’ampia, anche se filosoficamente poco esplorata, problematica sulla brevettabilità del biologico grazie alla quale il diritto, appunto, determina statuto e legittimità esistenziale, ascrivendole al mondo della natura o a quello artificiale, a nuove entità. È indubbio che “la creazione tramite ingegneria genetica di nuove specie biologiche ha reso evanescente il confine superstite tra natura e non natura. Manipolato a volontà il mondo fisico, la vita restava l’ultimo feudo del naturale; ma anche questa barriera è venuta meno e il ruolo causale del diritto non è stato in ciò trascurabile. Tale contributo è riassunto dalla vicenda dei brevetti, in cui la continua ridefinizione dell’idea di invenzione rispetto all’idea di scoperta ha sorretto in misura crescente la colonizzazione della materia vivente”[24]. 

Il terzo aspetto, quello forse ancora più problematico per quanto attiene alla dimensione giuridica, concerne “il carattere indeterminato di molte proposizioni scientifiche su cui il diritto è chiamato ad intervenire. Poiché la scienza, specialmente in campo ecologico, è un sapere ad elevato grado di impredittibilità, da ciò nasce una situazione di incertezza in cui il diritto svolge un ruolo che mescola competenze scientifiche e normative”[25]. Di fronte alle diversità delle tesi e delle previsioni scientifiche, di fronte, come dicevamo, alla incertezza delle risposte della scienza, soprattutto in campo ecologico ma non solo, il diritto è chiamato ad assumersi la responsabilità di risolvere in via normativa scegliendo tra le diverse opzioni con tutto ciò che questa scelta comporta, in particolare per quanto riguarda i criteri che esso utilizza per conferire dignità ed efficacia normativa ad una tesi anziché ad un’altra. La interconnessione problematica tra diritto e scienza (e, come abbiamo visto, tra scienza e politica) emerge con estrema chiarezza (come nel terzo aspetto in cui si colloca la difficile interpretazione del principio di precauzione) nel momento in cui elementi descrittivi ed elementi valutativi si presentano sia nell’ambito scientifico che in quello pratico.

4. Di fronte alla incertezza scientifica il diritto interviene con criteri prudenziali con i quali si dà vita a procedure di rappresentazione e valutazione preventiva delle azioni: la valutazione di impatto ambientale e il principio di precauzione. In presenza di un rischio e di un danno in qualche modo quantificabili opera la valutazione di impatto e di rischio ambientale[26].

Nel momento in cui, invece, il rischio non è noto (nei casi di incertezza e ignoranza) interviene il principio di precauzione[27].

Questo principio, non facilmente inquadrabile nelle categorie filosofiche tradizionali quali la saggezza e la prudenza, è diventato da qualche anno espressione di uso corrente. È grazie a questo principio che “i governi giustificano e legittimano (sul piano internazionale, statale e locale) politiche e decisioni normative in materia di sicurezza ambientale, sanitaria o alimentare, tanto che la formula ‘principio di precauzione’ è divenuta essa stessa sinonimo di sicurezza qualunque sia la forma, l’oggetto e l’efficacia giuridica degli interventi posti in essere su quella base. Tale dilatazione di significato favorisce ed accompagna l’identificazione della logica precauzionale (o, forse più correttamente, dell’antico concetto di prudenza) con una nozione giuridica più recente, dai contorni relativamente precisi e non ancora stabilizzati, generando un certo grado di confusione circa la portata di quest’ultima. La valutazione del rilievo giuridico del principio di precauzione comporta, pertanto, la necessità di distinguere tra la ‘precauzione’ e il ‘principio di precauzione’ […] cioè, di tradurre in una serie di misure giuridiche di tutela l’esigenza, diffusamente avvertita, di mediazione tra i rischi e i benefici derivanti dal progresso tecnico-scientifico”[28]. Il passaggio dalla logica della prevenzione a quella della precauzione si ha nel momento in cui si va la di là della mera valutazione del danno e si integra il giudizio scientifico con quello giuridico e politico per la tutela dei cittadini che, a loro volta, devono essere coinvolti nelle decisioni. Detto in altri termini, il passaggio dal principio di prevenzione a quello di precauzione comporta che i nei casi di incertezza scientifica la valutazione sia affidata a criteri non solo scientifici.

Le difficoltà maggiori sorgono nel momento in cui si cerca di dare un significato meno sfumato e dilatato al principio di precauzione. Soprattutto si pone la questione di intenderlo in modo corretto per evitare che esso possa essere considerato principio antiscientifico e irrazionale. È evidente, infatti, che nella sua letteralità il principio ci farebbe ritornare all’età della pietra ponendosi in definitiva come un serio rischio, un freno e un ostacolo alla scienza e allo sviluppo economico soprattutto dei paesi in via di sviluppo[29].

L’avvento delle biotecnologie, con la possibilità di creare organismi animali e vegetali attraverso la tecnica del DNA ricombinante e con la conseguente difficoltà cui va incontro la scienza nel prevedere l’impatto ecosistemico di simili organismi, ha rappresentato, e rappresenta, l’occasione per una ulteriore e approfondita riflessione sul principio.

Come ha rilevato Bartolommei, l’appello al principio di precauzione viene troppo spesso utilizzato come veto o censura a qualsiasi iniziativa che ipotizzi usi delle biotecnologie in campo agroalimentare dimenticando che il principio di precauzione nasce come strumento tecnico-procedurale cui far ricorso nei casi di incertezza, inadeguatezza e insufficienza delle conoscenze scientifiche, per eliminare o ridurre i rischi. In altri termini, c’è un ricorso al principio di precauzione, “per cui esso scivola impercettibilmente ma inesorabilmente dal valere come mezzo (tecnico-empirico) o come regola procedurale per mostrare la complessità e delicatezza di certi interventi in condizioni di incertezza o di rischio al valere come principio morale sostanziale con valore assoluto che mette in discussione, in via pregiudiziale, la liceità stessa del ricorso alle nuove biotecnologie agro-industriali e la produzione di cibi attraverso modalitàdiverse da quelle convenzionali. In alcuni casi sembra che anche solo invocare il principio di precauzione costituisca una sorta di richiamo imperioso a un dato di incontrovertibile evidenza – un dovere categorico che costituirebbe, di per sé, giustificazione sufficiente al divieto di proseguire in tale direzione”[30].

Indubbiamente il principio presenta una forte valenza morale, nel momento in cui il comportamento imprudente un tempo collocato negli indifferenti morali diventa condotta certamente immorale; ma la su interpretazione non può spingersi fino a concepirlo come un “principio generale-astratto che comanda in ogni circostanza il rifiuto pregiudiziale di ogni intervento” [31].

Per evitare di incorrere, allora, in una lettura troppo ingessata, irrazionale e antiscientifica, del principio è opportuno collegarlo ad una doppia esigenza, “di validità ed eticità della scienza e di scientificità della prudenza”[32].

Nel momento in cui ci si trova di fronte ad una incertezza scientifica occorre integrare il sapere con valutazioni etiche, sociali e politiche. Occorre, in altri termini, rivedere non solo la nozione di scienza ma anche quella di prudenza per evitare di rimanere impantanati, come Jonas e tanta parte dell’ecologismo radicale, in quella euristica della paura che, quando si concretizza in un atteggiamento di ripiegamento e di difesa quasi superstiziali, “svaluta indebitamente il ruolo della conoscenza nel momento in cui essa si porge nell’ambigua forma del sapere incerto, come se soltanto il sapere positivo e assertivo possedesse veri connotati cognitivi, mentre l’ignoranza non potesse che essere degradata a dominio della non argomentabilità, a luogo in cui tutte le ipotesi si equivalgono”[33].

È il caso di ricordare che ‘principio di responsabilità’ alla Jonas e ‘principio di precauzione’ pur presentando delle indubbie affinità, partendo soprattutto dalla medesima premessa teoretica, divergono notevolmente sul piano delle risposte pratiche.

L’etica della responsabilità è principio tipicamente morale; il principio di precauzione, sviluppando le sue premesse etiche e teoretiche, è uno strumento giuridico. Possiamo dire che l’etica della responsabilità porta ad un concetto forte di prudenza che può arrivare a proporre, eventualmente mediante l’utilizzazione di strumenti di tipo autoritativo, un astensionismo antiscientifico e antitecnologico, in vista della esigenza primaria di conservazione della natura, anche in assenza di rischi potenziali. Il principio di precauzione, invece, rappresenta la versione debole della prudenza limitandosi a proporre di differire o regolamentare decisioni scientifiche che presentano rischi[34].

Il principio di precauzione, nel senso sopra precisato, e cioè configurato come tentativo di fornire una risposta alla doppia esigenza di validità e scientificità della prudenza, “vuole indicare qualcosa di diverso, una posizione che non asseconda le paure irrazionali, ma esige la partecipazione di un pubblico consapevole e informato”. In altri termini, “definire lo statuto epistemico dell’ignoranza significa anche considerarla nel suo risvolto positivo e cognitivo: un atteggiamento di attiva accortezza scientifica, unito alla consapevolezza delle componenti valutative comunque presenti nella scienza, e rafforzato dal carattere il più possibile oggettivo dei valori che legittimano la prudenza”[35].

Appellarsi al principio di precauzione deve significare più correttamente non un velleitario e anacronistico tentativo di rallentare la conoscenza scientifica, bensì deve portare all’auspicio che lo sviluppo della ricerca possa far superare la situazione di difficoltà dovuta all’incertezza in ordine all’applicazione tecnologica. Significa incoraggiare, secondo un principio di tolleranza, lo sviluppo di metodi in grado di eliminare, laddove possibile, o ridurre le condizioni di rischio[36]. 



[1] Cfr. M. Sirimarco, L’armonia perduta, Roma, 2006. Cfr. T. Serra, L’uomo programmato, Torino, 2003.

[2] U. Beck, Benvenuti nel mondo del rischio, in “Reset”, n. 62/2000, p. 57 e p. 58: “La nozione di società del rischio attribuisce significato ad un mondo caratterizzato dalla perdita di una chiara distinzione tra natura e cultura. Quando oggi parliamo della natura parliamo anche della cultura, e viceversa. Prendiamo, ad esempio, il riscaldamento del pianeta, il buco nell’ozono, o l’inquinamento delle derrate alimentari: in questi casi la natura è palesemente contaminata dall’attività umana. Questo comune pericolo produce un effetto livellatore che attenua un certo numero di quelle barriere che erano state in via cautelativa erette tra le classi, le nazioni, gli esseri umani e il resto della natura, tra i creatori di cultura e creatori di istinto, oppure, per riprendere una distinzione più antica, tra gli esseri che hanno un’anima e coloro che non ne hanno. I rischi sono degli ibridi prodotti dall’uomo. Essi comprendono e mettono insieme la politica e l’etica, le matematiche, i mass media, le tecnologie, i precetti e le definizioni culturali. La società moderna diventa riflessiva, nel senso che costituisce al contempo una soluzione e un problema per se stessa”. Dello stesso autore, Che cos’è la globalizzazione, Roma, 1999; I rischi della libertà, Bologna, 2000; Europa Felix, Roma, 2000; Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, Torino, 2000; La società del rischio, Roma, 2000; Un mondo a rischio, Torino, 2003;  Lo sguardo cosmopolita, Roma, 2005. Su alcune delle tesi di Beck, cfr. La società globale del rischio. Una discussione fra Ulrich Beck e Danilo Zolo, in www.lgxserver.uniba.it/lei/filpol/zolobeck.htm, del 25/01/02. Cfr. anche L. Vecchioli, Il rischio della sovranità globale, Torino, 2004.

[3] U. Beck, Benvenuti nel mondo del rischio, cit., p. 57. Cfr. J. Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, Milano, 2001, che ripercorre la storia del rapporto, inizialmente mistico, fra uomo e bovino. Sulla vicenda della mucca pazza e, in generale sugli allevamenti intensivi, gli animali domestici e la zootecnia, cfr. R. Marchesini, Oltre il muro. La vera storia della mucca pazza, Padova, 1996 e A. Rivera (a cura di), Homo sapiens e mucca pazza. Antropologia del rapporto con il mondo animale, Bari, 2000. V., inoltre, V. Shiva, Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari globali, Roma, 2001. Sul rischio in materia ambientale, cfr. M. Nocenzi, Vivere l’incertezza. Sociologia, politica e cultura del rischio ambientale, Milano, 2002.

 [4] Cfr. D. Coccopalmerio, Fondazione metafisica e fondazione convenzionalistica dei diritti umani, in P. Benvenuti, F. Lattanzi, P. Gargiulo (a cura di), Nazioni Unite e diritti dell’uomo a trenta’anni dall’adozione dei Patti, Università di Teramo, 1996, p. 5 e ss.

[5] Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno ed utopia del mondo liquido, Roma-Bari, 2007.

[6] A. Kaufmann, Riflessioni giuridiche e filosofiche su biotecnologia e bioetica alla soglia del terzo millennio, cit., 1988, p. 212, che ci ricorda, altresì, come soprattutto nel campo delle biotecnologie la scienza abbia una responsabilità morale e politica verso la collettività.

[7] A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, Milano, 2000, pp. 47-48. Dal nesso scienza-tecnica, come tratto distintivo del moderno, è partita Hannah Arendt quando ha parlato del rovesciamento dell’ordine gerarchico tra la vita contemplativa e la vita activa, di allontanamento tra scienza e filosofia, con la conseguente vittoria (prima della sua disfatta) dell’homo faber. “Da allora – scrive la Arendt – la verità scientifica e quella filosofica si sono separate […] la svolta che si verificò nel XVII secolo fu più radicale di quanto non dica un semplice rovesciamento dell’ordine tradizionale stabilito tra il contemplare e il fare. Il rovesciamento […] riguardò solo la relazione tra pensare e fare, mentre la contemplazione, nel senso originale di guardare la verità, fu completamente eliminata […] Il rovesciamento riguardò il pensiero, che da allora fu subordinato all’azione come era stato ancilla theologiae, subordinato alla contemplazione della verità divina nella filosofia medievale e della verità dell’essere nella filosofia antica. La contemplazione stessa divenne del tutto priva di significato” (Vita activa, cit., pp. 215-216). È a causa di questo rovesciamento che la filosofia ha giocato in un ruolo defilato e secondario: “dopo che Cartesio ebbe basato la propria filosofia sulla scoperta di Galileo, la filosofia sembrò condannata a stare sempre un gradino al di sotto della scienza e delle sempre più straordinarie scoperte scientifiche, di cui si è strenuamente sforzata di scoprire ex post facto i principi e di inserirli in qualche interpretazione generale della natura della conoscenza umana […] I filosofi diventarono epistemologi, indaffarati attorno ad una teoria universale della scienza che non occorreva agli scienziati, o, come li voleva Hegel, organi dello Zeitgeist, i portavoce da cui gli umori generali del tempo erano espressi con chiarezza concettuale. In entrambi i casi, sia che si occupassero della natura o della storia, essi cercarono di capire ciò che si svolgeva senza di loro e di adeguarsi” (p. 218).

[8] Comitato Nazionale di Bioetica, Il principio di precauzione. Profili bioetica, filosofici e giuridici, Roma, 2004, p. 20. Cfr., inoltre, M. Mariani, Storia della scienza moderna, Roma-Bari, 2002. Cfr. M.L. Furiosi, Libertà e responsabilità nella ricerca biomedica, in M.L. Di Pietro, E. Sgreccia (a cura di), Biotecnologie e futuro dell’uomo, Milano, 2003, p. 27, secondo la quale “oggi non si può più parlare di pura teoria e quindi della sua essenziale innocenza. Risulta caduta definitivamente la tesi della teoria pura e disinteressata poiché la scienza è oggi posta al centro del regno dell’azione sociale, dove chiunque agisce deve rispondere dei suoi atti ed è ormai fin troppo chiaro che nessun isolamento della teoria protegge più lo scienziato dall’essere l’autore di conseguenze enormi e imputabili. La scienza ormai appartiene alla sfera pratica e non può più essere considerata neutrale sul piano morale, ma come ogni azione umana implica scelte valoriali, l’appello a precise responsabilità ed è perciò stesso suscettibile di plauso e di biasimo”. Cfr. S. Cotta, La sfida tecnologica, cit., diffusamente e T. Serra, L’uomo programmato, cit., p. 99, per la quale la scienza perde il suo carattere autoritario per la sua stessa continua innovatività.

[9] Cfr. F. Spantigati, La gestione della strategia ambientale, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, 2002 e M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in Ambiente e diritto (a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio), Firenze,  1990, p. 57. Cfr. anche M.C. Tallacchini, F. Terragni, Le biotecnologie. Aspetti etici, sociali e ambientali, Milano, 2004 e M.C. Tallacchini, B. De Marchi (a cura di), Politiche dell’incertezza. Scienza e diritto, in “Notizie di Politeia”, 2003. V., anche, Aa.Vv., Il rischio da ignoto tecnologico, in Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2002 e F. Shrader, Rischi ambientali, incertezza scientifica e pubblica irrazionalità, in “Nuova civiltà delle macchine”, 1991. Anche il CNB nel documento Il principio di precauzione, cit., pp. 19-20, accenna alla evoluzione del rapporto diritto e scienza nella direzione indicata soffermandosi sulla cause: “Si tratta in primo luogo degli effetti creati dalla crescente incertezza epistemologicamente riconosciuta alla ‘verità’ scientifica; dalla consapevolezza acquisita dai giuristi della specificità che caratterizza la regolazione della materia ambientale in una società pluralista ed infine anche dalla constatazione – in occasione di taluni disastri ambientali – della insufficiente previsione dei rischi che la scienza applicata – affidata ai tecnocrati – avrebbe dovuto prendere in considerazione prima dell’agire industriale. Il diritto allora si fa interprete del malessere della gente per l’insicurezza sulla vita, sull’ambiente, sulla salute e del clima di sospetto che un carattere sempre più aggressivo della ricerca, con le manipolazioni della materia vivente, viene a determinare verso la scienza tout court. Si è così prodotto un radicale sovvertimento delle condizioni che rendevano possibile il rispettoso rapporto a distanza tra scienze e diritto”.

[10] M.C. Tallacchini, Principio di precauzione e filosofia pubblica dell’ambiente, in C. Quarta (a cura di), Una nuova etica per l’ambiente, Bari, 2006, p. 98.

[11] Per la Tallacchini, il “diritto dell’ambiente è nato come una realtà composita, in cui la rapsodicità e la disomogeneità degli interventi, determinate dalla crescente e affrettata necessità di disciplinare settori diversi […] hanno a lungo ostacolato una riflessione unitaria e l’individuazione di un nucleo coerente di principi ispiratori. Ma dopo una nebulosa fase iniziale, la giuridificazione dell’ambiente è divenuta la sede di una stimolante riflessione critica sul diritto e la scienza che, oltre ad essere all’origine del nucleo teorico innovatore nel diritto ambientale, si pone anche come più generale elaborazione delle linee di un diritto della scienza” (Ambiente e diritto, cit., p. 62). V. anche, della stesa autrice, Diritto per la natura, cit., p. 269 e ss.

[12] “L’idea che la scienza possa essere in qualche modo “post-normale” trasmette un senso di paradosso e forse di mistero. Il termine “normalità” può avere due significati. Il primo allude - secondo la teoria di Thomas S. Kuhn (T. S. Kuhn, The Structure of the Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 1962) - all’immagine della ricerca scientifica che normalmente consiste nel risolvere un rompicapo all’interno di un (qui) indiscusso e indiscutibile “paradigma”. Il secondo significato consiste nel ritenere che il contesto politico-decisionale sia normale, nel senso che l’attività routinaria di soluzione di rompicapo realizzata dagli esperti fornisca una base di conoscenza adeguata per le decisioni politiche […] L’intuizione che conduce alla Scienza Post-Normale consiste nel fatto che, nei problemi di ricerca finalizzati a scelte politiche, tipicamente i fatti sono incerti, i valori controversi, le poste in gioco alte e le decisioni urgenti. Si potrebbe obiettare che tali problemi non sono scientifici; ma è facile rispondere che questi problemi sono ubiqui e che quando la scienza viene applicata ad essi (come di fatto accade), le condizioni non sono mai di normalità. Infatti la precedente distinzione tra dati scientifici e oggettivi hard, e giudizi di valore soggettivi soft viene in questo caso invertita. Troppo spesso si devono prendere decisioni politiche dure laddove i nostri inputs scientifici sono irrimediabilmente fragili […] Nei nuovi problemi di scienza post-normale la qualità dipende da un dialogo aperto tra tutti coloro che ne sono toccati. Possiamo chiamare l’insieme di tali soggetti “comunità estesa di pari grado (peers)”, una comunità formata non solo da individui istituzionalmente accreditati, ma piuttosto da tutti coloro che desiderano partecipare alla risoluzione di una questione, contribuendo con il proprio sapere. L’approccio della Scienza Post Normale non deve essere interpretato come un attacco alla scienza accreditata degli esperti, ma piuttosto come un aiuto e un arricchimento. Il mondo della scienza normale al quale questi scienziati sono allenati trova un posto nella ricerca destinata a finalità pubbliche, ma richiede di essere integrata con la consapevolezza della natura post-normale dei problemi con i quali ci confrontiamo”(S. Funtowicz, La scienza post-normale. Scienza e governance in condizioni di complessità, in www.gdrdidatticasn.unibo.it ).

[13] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 58. Anche per F. D’Agostino, Relazione al Congresso della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, Catania 2004, (versione provvisoria): “Le stesse lacune conoscitive che nel suo progredire la scienza sempre più frequentemente riconosce come necessarie e inevitabili e che quindi, in quanto scienza, riconosce di non poter gestire vengono oggi sempre più spesso colmate attraverso l’intervento autoritario del diritto”. Per D’Agostino, alla base del mutato rapporto tra diritto e scienza non ci sono solo questioni di tipo epistemologico, legate all’emergere del carattere dell’incertezza, ma anche dinamiche di tipo sociologico: “il nuovo impatto sociale, in termini di rischio, di pressoché tutte le imprese scientifiche di frontiera (caso esemplare quello della genetica) apre inevitabilmente a carico della scienza inquisizioni, processi o almeno spazi pubblici e collettivi di discussione un tempo inimmaginabili, che spingono perché il diritto superi la sua tradizionale neutralità nei confronti dell’operato degli scienziati e riassume nei loro confronti un potere giudicante”. In altri termini, “dobbiamo ormai riconoscere che i giudici – attraverso la dilatazione della categoria del risarcimento del danno – acquisiscono nei confronti delle pratiche scientifiche e tecnologiche poteri di intervento tradizionalmente inimmaginabili, soprattutto nei confronti di quelle tecnologie che, potendo essere adeguatamente testate solo nell’ambiente, rendono obsoleta la distinzione tra indagini confinate in laboratorio e la loro applicazione al mondo esterno […] si può sostenere che non esiste più un singolo ambito […] in cui la ricerca scientifica non venga a trovarsi sotto il sindacato, almeno potenziale, del diritto”. È condivisibile, più in generale, la tesi di A.C. Amato Mangiameli, Stati post-moderni e diritto dei popoli, Torino, 2004, p. 11, secondo la quale, diversamente dal moderno, “l’evoluzione sociale postmoderna è dominata dall’incertezza e dalla imprevedibilità, dalla complessità e dal disordine: di qui il miraggio del futuro e il timore per le sorti incerte. E se l’incertezza e l’imprevedibilità, la complessità e il disordine, dominano la scena, minando così il primato moderno della ragione – e con questo la fiducia nella scienza, nel progresso, nella storia, nell’universalità -, il relativismo spiega e giustifica ogni richiesta e qualsiasi pretesa, e nuovi paradigmi e nuove figure (del rizoma, del labirinto, o della rete) sono proposti per esplorare i territori della complessità e del disordine”. Su questi temi, v., naturalmente, Z. Bauman, La società dell’incertezza, Bologna, 1999 e Modernità liquida, Roma-Bari, 2002. Per una lettura in prospettiva teoretica delle tesi di Bauman, cfr. C. Vecchiet, Modernità liquida, diritto e politica. Contributo ad un’attualizzazione del pensiero di A. Rosmini, in M. Sirimarco (a cura di), Itinerari di cultura giuridica e politica, Roma, 2006.

[14] L. Marini, Il principio di precauzione, cit., p. 8. Cfr. A.C. Amato Mangiameli, Stati post-moderni e diritto dei popoli, cit., pp. 131-132, per la quale “la razionalità del diritto contemporaneo oltre che dagli esperti, per alcune fondamentali questioni, deve essere garantita dal ricorso ai saggi, ‘à des personnalités investies d’une autorité morale incontestable’, che, meglio di altri, sono in condizione di valutare non soltanto i rischi accettabili e la possibilità del ricorso al principio di precauzione, ma più ampiamente di operare perché quel qualcosa di elementare  in senso forte  e di universalmente umano: la coesistenza giuridica, non sia trascurato, e non sia al contempo trascurata quella dimensione entro cui si colloca sempre e comunque la decisione dei giudici: la difesa della personalità”.

[15] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 58. Cfr. CNB, Il principio di precauzione, cit., p. 18, che, comunque, su questi temi riprende molte delle tesi della Tallacchini.

 [16] H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, 1989, p. 3. Cfr. anche F. D’Agostino, Relazione, cit., che, dopo aver sottolineato l’importanza dello scienziato come attore sociale, riconosce “l’eccezionale risonanza [dalla scienza] acquisita nella modernità sul sistema socio-politico, che si era tradotta epistemologicamente nella ideologia dello scientismo. In termini politici, ciò comporta il tentativo di dar vita ed imporre una nuova accattivante concezione della democrazia, del tutto coerente con le pretese dell’orizzonte post-moderno. La democrazia non andrebbe più intesa come la dottrina che indica nel riferimento alla volontà della maggioranza il criterio per assumere decisioni in merito alla gestione di interessi collettivi, ma come la pratica sociale che, destrutturando ogni linguaggio che pretende di assumere valenze autoritative (come appunto quello della scienza), predispone le modalità istituzionali per collocare nella società civile il luogo per discutere e negoziare ogni forma di autorità”. Sul legame tra scienza e politica, cfr. T. Serra, La democrazia redenta. Il cammino senza fine della democrazia, Torino, 2001, p. 103 e ss.

[17] S. Cotta, La sfida tecnologica, cit., pp. 175-176: la politica “ha bisogno dei tecnici, abituati al calcolo, alle previsioni scientifiche, alla razionalizzazione dei rapporti secondo metodi sempre più matematici. I sentimenti, le opinioni, gli impulsi personali, vi hanno influenza solo se  vengono adeguatamente formalizzati, cioè resi elementi del calcolo ragionato in cui si concreta la decisione politica. Il politico vecchio stile potrà servire transitoriamente, se dominato dai tecnici, per attrarre le masse, ma poi dovrà cedere il passo a un nuovo tipo di politico, capace, oltreché di comprendere le aspirazioni dell’uomo comune, di dirigere e coordinare il lavoro dei tecnici”.

[18] CNB, Il principio di precauzione, cit., p. 21: “La scienza connessa a, e implicata in, scelte pubbliche rivelerebbe un peculiare statuto metodologico, dovendo contribuire alla definizione di questioni che, rivolgendosi alla società, sono legate a valutazioni molto ampie, anche laddove ricevano una formulazione scientifico-tecnica”. Sul tema della partecipazione della pubblica opinione alle scelte scientifiche, sull’expertise e sulla governance della scienza, cfr. M.C. Tallacchini, B. De Marchi (a cura di), Politiche dell’incertezza. Scienza e Diritto, in “Notizie di Politeia”, n. 70/2003; L. Marini, Il principio di precauzione, cit., p. 34 ss.; M.C. Tallacchini, Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civica, in “Notizie di Politeia”, 2003. Per un approfondimento sulla crisi della partecipazione come momento nevralgico della crisi delle odierne democrazie, cfr. i lavori di T. Serra, La disobbedienza civile. Una risposta alla crisi della democrazia?, Torino, 2001, e La democrazia redenta, cit., diffusamente.

[19] Nella materia ambientale le esigenze di una maggiore trasparenza dell’azione pubblica e di una vera partecipazione della pubblica opinione al processo di decision-making sono sempre più avvertite. Merita di essere ricordata la Convenzione di Aarhus del 1999 ma entrata in vigore nel 2001 che ha cercato di definire un nuovo modello di governance ambientale basato su tre essenziali pilastri: il diritto di accesso all’informazione ambientale con la conseguente estensione del concetto di informazione ambientale; la partecipazione del pubblico al processo decisionale; l’accesso alla giustizia nel caso di violazione del diritto di accesso e di partecipazione. L’Unione Europea ha cercato di adeguare ai principi sanciti dalla Convenzione la sua normativa con la emanazione di alcune importanti direttive (2003/4/CE, 2003/35/CE) sul diritto di accesso e sulla partecipazione. La prima di queste direttive è stata recepita nel nostro ordinamento (dove è anche in vigore il d.lgs. n. 39/1997 che per la prima volta ha introdotto il diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali) con il d.lgs. n. 195/2005 che ha stabilito i principi generali in materia di informazione ambientale. Più complesso appare il discorso sulla effettiva partecipazione al processo decisionale e sulla giustiziabilità dei suddetti diritti.

[20] Sul modello americano di governance, cfr. S. Jasanoff, The Fifth Branch. Science Advisers as Policymakers, Cambridge, 1990; A. Irwin, B. Wynne (a cura di), La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in America, Milano, 2001. La Tallacchini ha parlato, a proposito di questo modello, di una strategia che consente di salvare l’idea di validità della scienza e, allo stesso tempo, di primato del diritto (Le biotecnologie, cit., p. 145). O non si tratta piuttosto, come provocatoriamente ma non troppo, ha sostenuto Oriana Fallaci, commentando la triste storia di Terri Schiavo, di scacco del diritto e di rischio di una dittatura dei giudici? (O. Fallaci, Barbablù e il mondo nuovo, in “Il Foglio”, 13 aprile 2005).

[21] Si passa da una ‘scienza incerta’ a una ‘scienza negoziata’? Cfr. G. Guizzardi (a cura di), La scienza negoziata. Scienze biomediche nello spazio pubblico, Bologna, 2002. Sul concetto di governace, legato ad una visione inclusiva e non esclusiva della sovranità statale, v. A.C. Amato Mangiameli, Stati post-moderni, cit., p. 65 e ss.

 [22] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 64. Sul rapporto tra diritto politica e scienza, cfr. A. Germanò, Gli aspetti giuridici dell’agricoltura biotecnologia, in Id. (a cura di), La disciplina giuridica dell’agricoltura biotecnologia, Milano, 2002, p. 351 ss.

[23] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., pp. 68-69.

[24] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 70: “fino a tempi non lontani appariva ovvio che le leggi di natura fossero sottratte alla brevettabilità giuridica, perché la natura si scopre non si inventa. Ma la separazione tra scoperta e invenzione è divenuta sempre meno univoca e si è affermata la sostanziale equivalenza, e dunque uguale brevettabilità, tra materia inerte e vivente”. Per una ricostruzione molto severa di tutta la problematica dei brevetti e della proprietà intellettuale in campo biotecnologico, v. V. Shiva, Il mondo sotto brevetto, Milano, 2002.

[25] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 73 ss. I tratti caratterizzanti questa incertezza appaiono oltremodo … incerti: “si può parlare di incertezza del sapere scientifico sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo. L’idea di incertezza oggettiva denota le varie forme di indeterminazione derivanti dalla complessità delle conoscenze, dalla mancanza o dall’insufficienza di dati, dalla imprevedibilità degli esiti, dal carattere stocastico delle previsioni. L’idea di incertezza soggettiva allude invece alle dimensioni valutative che percorrono la scienza, e da cui dipendono la configurazione data alle conoscenze e le scelte a favore di talune teorie” (p. 74). Lo statuto epistemico dell’ignoranza può riassumersi in quattro connotazioni differenti: rischio, incertezza, ignoranza in senso proprio e indeterminatezza. Nel caso del rischio siamo in presenza, nella valutazione di un evento, di una serie di variabili conosciute e di probabilità quantificabile di esiti differenti. Si ha incertezza quando, pur essendo conosciuti i parametri di un sistema, non si conosce la probabilità del verificarsi di un evento perché non è nota l’incidenza dei fattori in gioco. Si parla di ignoranza in senso stretto quando i dati, i fattori, le variabili non sono conosciuti. Infine, l’indeterminatezza “è il concetto che riassume il carattere tendenzialmente aperto e condizionale di ogni conoscenza, in particolare la sua valenza contestuale, la sua determinabilità socio-culturale – carattere, questo, che segna il passaggio tra incertezza oggettiva e soggettiva” (p. 75).   

[26] Questa procedura, nata in alcuni Stati americani, è stata introdotta per la prima volta in Europa dalla legislazione tedesca nel 1975. Successivamente è stata fatto oggetto della normativa comunitaria (Direttiva 85/337/EEC modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/EC. In Italia la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata adottata con la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (L. 349/86) e con il DPCM 377/1988.

[27] Questo principio, nato in Germania negli anni Trenta del secolo scorso, è stato introdotto a livello internazionale con la Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992. Nel diritto comunitario ha trovato esplicitazione nell’art. 130R del Trattato di Maastricht che ha, anche, sottolineato la distinzione tra prevenzione e precauzione. Nel 2000 la Commissione europea ha qualificato il principio di precauzione come principio generale delle politiche comunitarie. Per P. Vineis, M. Ghisleni, Rischio, scienza, giustizia, in “Notizie di Politeia”, XIX, 2003, p. 75: “si possono assumere principalmente due atteggiamenti di fronte ad una scelta nei confronti dei rischi ambientali in mancanza di informazioni certe. La Valutazione di Impatto Ambientale ha una attitudine neutrale nei confronti dei rischi e include l’incertezza del rischio calcolabile in termini di probabilità statistica (dando per scontato che si possa sempre pervenire ad un giudizio scientifico obiettivo). Invece, il Principio di Precauzione non ha la pretesa di essere neutrale di fronte ad una mancanza cronica di informazioni, ma esprime piuttosto un preciso orientamento a favore di un certo monitoraggio che può comportare spazi temporali di inazione (ovvero riconosce la centralità epistemica dell’ignoranza scientifica e l’assume come un dato di conoscenza fra gli altri)”. Cfr. F. D’Agostino, Relazione, cit., per il quale il principio di precauzione “sempre più appare alla stregua di una tecnica extra-scientifica per colmare con valutazioni giuridiche gli spazi ineliminabili di incertezza e di rischio che il sapere scientifico e tecnologico può cercare anche e con buone ragioni di minimizzare, ma di cui non può con tutta onestà negare l’esistenza”. Sul principio di precauzione, cfr., oltre ai lavori citati nelle pagine precedenti, M.C. Tallacchini, Principio di precauzione e filosofia pubblica dell’ambiente, in C. Quarta (a cura di), Una nuova etica per l’ambiente, Bari, 2006. In una prospettiva giuridica, L. Marini, Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario, Padova, 2004. Sul problema delle generazioni future, v. V. Hosle, Il problema dell’ambiente nel ventunesimo secolo, in Una nuova etica per l’ambiente, cit. e S. Pratesi,

 

[28] L. Marini, Il principio di precauzione, cit., pp. 4-5. In altri termini, “nella sua accezione più generale di criterio di condotta ispirata alla esigenza di tutela dell’ambiente e della salute umana, animale e vegetale, il principio di precauzione è volto ad assicurare il bilanciamento tra la naturale e spontanea aspirazione dell’uomo al progresso delle proprie conoscenze scientifiche e la necessità di garantire il primato dell’esigenza di tutela […] sugli interessi della scienza e della tecnologia. A tale scopo il principio di precauzione ispira l’elaborazione e l’attuazione di misure di gestione dei rischi suscitati dal progresso tecnico scientifico, tenendo conto delle necessità vitali non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future”.

[29] Sulle pagine della rivista “Nature” (425: 663-4, 2003 e 426: 227, 2003) si è alimentato un vivace dibattito su questo aspetto.

 

[30] S. Bartolommei, Sul valore morale del principio di precauzione: norma assoluta o regola procedurale?, in www.zadig.it, del 25/09/2002. Per l’A. sono stati tre i motivi che hanno spinto alla trasformazione accennata del principio da criterio guida in principio morale sostantivo: l’aver occultato il carattere provvisorio del principio; l’aver confuso il significato procedurale e sostanziale della precauzione; l’aver ancorato la valutazione morale alle modalità tecniche con cui si compie l’azione. Dello stesso autore, cfr. Le nuove biotecnologie agroalimentari e l’etica della biocultura, in “Bioetica. Rivista interdisciplinare”, 2/2000.

[31] S. Bartolommei, Sul valore morale del principio di precauzione, cit.

[32] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 91. Cfr. F. D’Agostino, Introduzione a CNB, Il principio di precauzione, cit., p. 6, “il principio di precauzione ha una duplice consistenza, epistemologica ed etica. Separare le due dimensioni non è possibile, anche se molti lo riterrebbero auspicabile. Un’elaborazione puramente tecnica del principio di precauzione sarebbe infatti del tutto cieca, cioè incapace di individuare quali dimensioni del bene umano meritano di essere protette contro rischi futuri, con quali tipi di impegno, con quali costi (economici e non economici)”. Anche per L. Marini, Il principio di precauzione, cit., p. 7, il principio in esame “dispiega una fisionomia chiaramente metagiuridica, poiché assume sollecitazioni di natura etica a fonte di legittimazione dei ‘processi decisionali complessi’ propri della società contemporanea. Tali processi decisionali, che nell’arco di pochi anni si sono sostituiti al dogma di un ordine sociale apparentemente immutabile, presuppongono e comportano nuove modalità di pensiero e di azione, che trovano nella precauzione il loro paradigma. In tal senso può farsi riferimento alla dimensione giuridica della precauzione come a un ‘diritto della globalità’, che richiede un approccio globale per la gestione di fenomeni interdipendenti, e a un ‘diritto dell’incertezza’, che impone alle autorità decisionali di gestire l’incertezza preferendo, tra più strategie future ugualmente possibili, quelle meno incerte. Ma il principio di precauzione assume anche le vesti di un ‘diritto dell’anticipazione’, che evidenzia la necessità di assumere in considerazione nei processi decisionali di oggi gli effetti potenziali che, domani, potrebbero discendere da determinate attività umane”. 

[33] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 92.  

 

[34] Cfr. CNB, Il principio, cit., p. 26 ss. In definitiva, dal punto di vista filosofico, il principio di precauzione “si basa sulla presa di coscienza della finitezza ontologica dell’uomo e sulla fragilità della natura (presente e futura) di fronte alla scienza e alla tecnologia, che manifestano sempre più il loro statuto ambiguo (da un lato di crescente potere dall’altro di strutturale indeterminatezza). Il principio di precauzione si fonda filosoficamente sulla consapevolezza della asimmetria (tra uomo e natura da una parte e scienza e tecnologia dall’altra) e sull’impegno nella ricerca di strategie politiche per superarle al fine di ricostituire le condizioni (bioetiche e biogiuridiche) per garantire una relazionalità simmetrica. La società avverte da un lato l’esigenza e l’inevitabilità dell’avanzamento tecnico scientifico, ma dall’altro legge nel progresso una potenziale minaccia all’uomo e alla natura, alla dignità umana e alla difesa dell’ambiente” (p. 31). Come ha puntualizzato L. Marini, Il principio di precauzione, cit., p. 10, si tratta di un “principio metagiuridico necessario ai nostri tempi, perché in grado di conciliare etica e diritto [che] ricava dal suo peculiare statuto epistemologico non solo la forte dose di originalità che arricchisce la complessità della indagine ad esso relativa, ma anche una serie di limiti intrinseci e significativi, probabilmente inevitabili in un principio che svolge funzioni diverse e che si colloca alla linea di confine tra valutazioni scientifiche ed etiche, politiche e giuridiche”. Sulla differenza tra principio di responsabilità e principio di precauzione, cfr. anche F. Ewald, Philosophie politique du principe de précaution, in F. Ewald, C. Collier, M. De Sadeleer, Le principe de précaution, Paris, 2001.

[35] M.C. Tallacchini, Ambiente e diritto, cit., p. 93.

[36] Cfr. A. Kaufmann, Riflessioni giuridiche e filosofiche su biotecnologia e bioetica alla soglia del terzo millennio, cit., p. 212 e ss. che si chiede quali mezzi ha a disposizione la bioetica per valutare la liceità delle biotecnologie. Preso atto che oggi non è più possibile il ricorso ad un ordine precostituito di matrice giusnaturalistica e dopo aver criticato il topos della dignità umana che rappresenterebbe, tutt’al più, fondandosi su una visione ideologica dell’uomo, solo una formula con cui si dà un nome ad un consenso esistente, Kaufmann sostiene che occorre che ogni decisione normativa sia suscettibile di generalizzazione, occorre cioè che in essa si esprima un universale. Per operare tale decisione generalizzante è possibile rinvenire nell’esperienza, e l’esperienza della filosofia è il suo presentarsi nella storia, alcuni principi per il comportamento etico e giuridico: il principio dell’eguaglianza di trattamento, la regola aurea, il principio di generalizzazione, il principio di autonomia, il principio di equità, di responsabilità e di tolleranza. Mi sembra molto utile, anche se non totalmente condivisibile, la prospettiva di questo autore soprattutto nel momento in cui assegna al principio di tolleranza il ruolo molto importante di completamento del principio di responsabilità e di quello di precauzione: “in una società ad elevata complessità, nessuno può agire responsabilmente senza correre il rischio di una errata valutazione delle situazioni in cui si deve agire […] D’altronde è assolutamente impossibile stabilire un principio per il quale in caso di comportamento a rischio, non chiaramente valutabili in anticipo, sia obbligatorio non agire. Il nostro mondo si fermerebbe. Un simile principio non sarebbe sostenibile neppure nella tecnologia biologica e nell’ingegneria genetica. Non abbiamo scelta, dobbiamo, come dice Popper ‘procedere nell’ignoto, nell’incerto, nell’insicuro’. Ma poiché dobbiamo far questo, la tolleranza è uno dei più importanti imperativi etici del mondo moderno, incomparabilmente più importante di quanto lo fosse nel mondo chiuso di Platone e Tommaso d’Aquino. Per poter dominare i nostri compiti per il futuro, dobbiamo essere aperti al nuovo. L’atteggiamento aperto in via di principio verso ciò che è diverso e nuovo, e quindi anche verso la ricerca nell’ignoto, si chiama tolleranza”.