Il 2 giugno 1946, si è scelta della forma Repubblicana, è stata eletta l’Assemblea Costituente che ha poi provveduto ad approvare la Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
Tra i tanti interventi e convegni per gli 80 anni, mi piace ricordare le esternazioni sul tema del Presidente Mattarella.
La circostanza serve come spunto per cercare di capire come e perché questa figura costituisca il punto di riferimento cui guardano gli italiani di qualunque orientamento politico : il Presidente della Repubblica è ormai da decenni l’Istituzione che mantiene costantemente il più alto gradimento tra la gente.
E’ la “materializzazione” del disegno dei Padri costituenti che lo hanno indicato come rappresentante dell’unità nazionale.
Ed è interessante capire come questo legame “sentimentale”, trovi attuazione nell’architettura dei cosiddetti rami alti dello Stato delineata negli articoli della Carta a ciò dedicati.
La scelta è stata quella di una Repubblica Parlamentare, con radici nell’Antifascismo e nella Resistenza, in antitesi al ventennio e, quindi, a qualsiasi idea di uomo (o donna) al comando in solitario : il Parlamentarismo è senza dubbio la forma di democrazia che – più di ogni altra – concretizza la diffusione del Potere e garantisce la equa rappresentanza del Popolo.
Un Parlamentarismo di tipo spinto, come confermato dalla concomitante scelta originaria di un sistema elettorale proporzionale puro.
Base e premessa di tale scelta è la “separazione” dei Poteri o, per meglio dire la loro “distinzione”, se si considerano le inevitabili reciproche contaminazioni : il Legislativo (Parlamento), l’Esecutivo (Governo) ed il Giudiziario (quest’ultimo riconosciuto da alcuni solo come Ordinamento autonomo ed indipendente).
E il Presidente della Repubblica?
Nella nostra Costituzione il Presidente della Repubblica è partecipe di tutti e tre i poteri, determinandone l’equilibrio e costituendone un contrappeso, garantito anche dalla durata di sette anni nella carica. La disciplina di base è contenuta nell’art. 87 della Costituzione.
Dal Potere Legislativo esso trae legittimazione perché è eletto dal Parlamento in seduta comune (allargato alla partecipazione dei rappresentanti delle Regioni) ed al Parlamento presta il giuramento di fedeltà alla Repubblica (artt. 83 e 91); e ancora entra a far parte di esso come Senatore a vita al momento della fine del mandato, mentre egli stesso ne ha il potere di nomina (art.59). E’ partecipe della genesi del Parlamento indicendo le elezioni politiche; quindi fissando la prima riunione delle Camere elette; così come ha il Potere di scioglimento delle Camere dopo aver sentito i relativi Presidenti, eccezion fatta per l’ultimo semestre(quello c.d. bianco); autorizza la presentazione di Disegni di Legge Governativi (incidendo così anche sull’Esecutivo); promulga le leggi ed emana Decreti che ne hanno il valore, nonché i Regolamenti, benchè per essere validi devono essere controfirmati dai Ministri proponenti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art.89).
Si tratta di funzioni rispettosi del correlato Potere (legislativo) ma nel contempo suadenti, che trovano una rappresentazione evidente nella possibilità di inviare messaggi alle Camere, per esempio nel caso di rinvio di leggi, di cui può rifiutare la promulgazione, ma per una sola volta (art. 74).
Con l’indizione del Referendum popolare (artt. 75 e 138) determina il raccordo tra il Potere legislativo e la volontà popolare, destinata a prevalere : è la contestazione agli eletti di non aver assolto correttamente il mandato loro conferito.
Con il Potere Esecutivo si hanno contaminazioni di diversa intensità e portata : la prerogativa più incisiva è la nomina del Presidente del Consiglio e su proposta di questi, dei Ministri (art.92). Essa è delimitata dal contesto politico e dai risultati elettorali, che consentono alla compagine indicata di poter ottenere la fiducia delle Camere (Parlamentarismo); ma può spingersi fino a rifiutare la nomina di Ministri per seri motivi in grado di paventare un rischio per scelte di rilievo costituzionale. Tra i casi più recenti si possono citare il rifiuto opposto da Napolitano a Nicola Gratteri proposto da Renzi al Dicastero della Giustizia per un’incompatibilità con la funzione di provenienza sancita dalla prassi; o quello di Mattarella a Paolo Savoia all’Economia proposta da Conte I, per comportamento dello stesso ritenuti in contrasto con l’ Adesione all’U.E. (art. 11); il rispetto degli impegni internazionali (artt. 80 e 117); la tutela del Risparmio (art. 47).
Della firma su D.L. Governativi si è già detto.
Vi è anche un’incursione nella Politica estera che compete al Governo, allorquando gli si riconosce di poter accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici, o quando – questa volta previa autorizzazione delle Camere – ratifica i trattati internazionali.
Così come una triangolazione con Governo e Parlamento si ha nella prerogativa di dichiarare lo Stato di Guerra deliberato dalle Camere, essendogli riconosciuto a monte il Comando delle Forze Armate e la Presidenza del Consiglio Superiore di Difesa.
Con il Potere Giudiziario il collegamento è stabilito dalla Presidenza del C.S.M. e dagli interventi più o meno diretti sugli esiti dell’esercizio della funzione Giurisdizionale, mediante la concessione della Grazia e la commutazione delle pene.
In ragione del delicato ruolo di equilibrio e di garanzia della Costituzione, nonché della funzione di rappresentante dell’unità nazionale, per la sua elezione è prevista una maggioranza qualificata della rappresentanza Parlamentare, allargata ai rappresentanti delle Regioni, espressa a scrutinio segreto : i 2/3 per i primi 3 scrutini e la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in quelli successivi.
La finalità è quella di evitare che la maggioranza che sostiene il Governo possa facilmente avere da sola la possibilità di eleggere la massima carica dello Stato, con il rischio di depotenziarne le funzioni e mettere in crisi la sua natura di contrappeso (lo stesso vale per la quota di derivazione Parlamentare dei Giudici della Corte Costituzionale, altro contropotere).
Per come si può apprezzare l’opera dei Costituenti sul punto è stata perfetta, un vero ricamo, l’incastro di un puzzle dal disegno compiuto e leggibile: ma alla perfezione – come spesso accade – si accompagna la delicatezza e, quindi, la necessità di preservare la figura così com’è, evitare che il ricamo si sfilacci o il puzzle perda un pezzo.
La domanda, perciò, è se ciò corra dei rischi di alterazione in conseguenza della nuova legge elettorale maggioritaria di recente approvata dal Parlamento, accusata dai suoi detrattori di instaurare subdolamente un premierato strisciante, con elusione del procedimento aggravato di revisione previsto dall’art. 138 della Costituzione. Mentre i promotori, incautamente e tradendo le reali intenzioni, l’hanno definita la porta per entrare nella Terza Repubblica.
Legge non a caso immediatamente oggetto di iniziative da parte degli oppositori, per chiamare la Corte Costituzionale a valutarne profili di contrasto con la nostra Carta.
E’ un tema di cui nei prossimi mesi saremmo chiamati ad occuparci, ed è bene essere pronti a farlo con la massima consapevolezza in uno dei passaggi più delicati della nostra Storia Repubblicana, lunga ormai 80 anni.